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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato (aggiornato al 25/03/2024)

Circolare 3-2023- modalità invio istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Avvocati-Praticanti





Patrocinio a spese dello Stato (legge 134/2001 - T.U. 115/2002)


Cos'é
A quali condizioni di reddito può essere richiesto
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
Chi può richiedere l'ammissione in ambito civile
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile?
Modalità di presentazione della domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione?
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale?
Modalità di presentazione della domanda presso gli Uffici Giudiziari
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda?
Cosa produce l'accoglimento dell'istanza?
Esclusione dal patrocinio in ambito penale


Cos'é
Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato. (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

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A quali condizioni di reddito può essere richiesto.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 considerando, tuttavia, che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri componenti il nucleo familiare, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno degli altri componenti il nucleo familiare.

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Patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.

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Chi può richiedere l'ammissione in ambito civile.
Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:

  • I cittadini italiani
  • Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • Gli apolidi
  • Gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

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Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile?
Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
  • Luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo
  • Luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso
  • Luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti
N.B.: Per i giudizi da intraprendere dinanzi al TAR Lazio ed al Tribunale per i Minorenni di Roma è competente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

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Modalità di presentazione della domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o nella sezione dedicata di questo sito (vedi “SPORTELLO PER IL CITTADINO”“Modulistica”).
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve necessariamente indicare:
  • La richiesta di ammissione al patrocinio
  • Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • L'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • Ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • Prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia)
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Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione?
L'interessato si deve recare presso la segreteria dell’Ordine per il ritiro di copia del provvedimento di ammissione e, successivamente, può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati.

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Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

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Esclusione dal patrocinio in ambito civile.
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

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Patrocinio a spese dello Stato in materia penale.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

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Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale.
  • I cittadini italiani
  • Gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato
  • indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda
  • Da chi (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

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Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale?
Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
  • Alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • Alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • Alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione
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Modalità di presentazione della domanda presso gli Uffici giudiziari.
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve necessariamente indicare:
  • La richiesta di ammissione al patrocinio
  • Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • L'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

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Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda?
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
  • Può dichiarare l'istanza inammissibile
  • Può accogliere l'istanza
  • Può respingere l'istanza
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria.
Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato.
Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

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Cosa produce l'accoglimento dell'istanza? L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

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Esclusione dal patrocinio in ambito penale.
Il beneficio non è ammesso:
  • Nei procedimenti penali per evasione di imposte
  • Se il richiedente è assistito da più di un difensore
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